QUID comunicazione della Commissione...(2017/C 393/05)

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Oggetto:

cito...16. L’allegato  VIII,  punto  1,  lettera  a),  punto  i),  del  regolamento  (1169/2011) recita:  «1.  L ’indicazione  quantitativa  non  è  richiesta: 
a)  per  un  ingrediente  o  una  categoria  di  ingredienti:  i)  il  cui  peso  netto  sgocciolato  è  indicato  conformemente 
all’allegato IX,   punto 5; […].»
L’allegato IX, punto 5, del regolamento recita:  «Quando un alimento solido  è presentato in un liquido di copertura, 
viene  indicato  anche  il  peso  netto  sgocciolato  di  questo  alimento.  Quando  l’alimento  è  stato  glassato,  il  peso  netto 
indicato dell’alimento non include la  glassatura.
Ai  sensi  del  presente  punto,  per  “liquido  di  copertura”  si  intendono  i  seguenti  prodotti,  eventualmente  mescolati 
e  anche  quando  si  presentano  congelati  o  surgelati,  purché  il  liquido  sia  soltanto  accessorio  rispetto  agli  elementi 
essenziali della preparazione in questione  e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, 
salamoia,  soluzioni  acquose  di  acidi  alimentari,  aceto,  soluzioni  acquose  di  zuccheri,  soluzioni  acquose  di  altre 
sostanze  o materie edulcoranti, succhi di frutta  o ortaggi nei casi delle conserve di frutta  o ortaggi.»
In  linea  con  dette  disposizioni  del  regolamento,  qualsiasi  prodotto  la  cui  etichettatura  comporti  l’indicazione  del 
peso  netto  e  del  peso  netto  sgocciolato  conformemente  all’allegato  IX,  punt o  5,  è  quindi  esentato  dall’obbligo  di 
indicare un QUID distinto. La quantità dell’ingrediente  o della categoria di ingredienti può essere calcolata sulla base 
del peso netto sgocciolato indicato.
Esempi: tonno al naturale, ananas sciroppato.
Per analogia, il medesimo principio può applicarsi anche nel caso in cui l’etichettatura di un prodotto presentato in 
un  liquido  (di  copertura)  non  compreso  nell’allegato  IX, punto  5  (per  esempio,  olio  di  girasole),  comporti  l’indica­
zione, su base volontaria, del peso netto sgocciolato. La quantità dell’ingrediente  o della categoria di ingredienti può 
essere calcolata sulla base del peso netto sgocciolato indicato. In tali circostanze non  è dunque necessario indicare il 
QUID.

L'ultima parte non mi sembrava cosi chiara dalla 1169/2011, credevo che ad es. lo stesso prodotto in olio di girasole o di oliva potessero rappresentare un aspetto decisivo per l'acquisto.

Devo dire che avendo nella gamma quasi tutti vegetali in olio di girasole, non dover dichiarare il QUID ma solo il peso sgocciolato rappresenterebbe un bel vantaggio commerciale, ma e' veramente cosi? con questa comunicazione della commissione all'applicazione del principio della dichiarazione del QUID si evince un via libera?

Cosa fare?

grazie, 

Simona


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Oggetto: QUID comunicazione della Commissione...(2017/C 393/05)
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

... "La deroga non si applica quando il peso netto e il peso netto sgocciolato sono indicati per prodotti che contengono una miscela di ingredienti e uno o più ingredienti sono citati nella denominazione o evidenziati in qualsiasi modo. Il loro tenore non è infatti calcolabile sulla base delle indicazioni di peso fornite."

Secondo me:

"Tonno all'olio d'oliva": quid tonno + quid olio d'oliva (anche se è indicato lo sgocciolato)

"Tonno all'olio di girasole": quid tonno + quid olio di girasole (anche se è indicato lo sgocciolato)

"Tonno in conserva": se l'olio d'olova / di girasole figura solo negli ingredienti, lo sgocciolato funge anche da quid tonno.


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Oggetto:

Ancora, sempre secondo me:

"Tonno sott'olio": se le specificazioni olio d'oliva / di girasole figurano solo negli ingredienti, lo sgocciolato funge anche da quid tonno e non è necessario il quid olio.


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Parole chiave (versione beta)

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