Controllo Peso Alimenti Preimballati: Modalità Campionamento

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

lavoro presso un'azienda che produce snack salati.

In relazione al controllo peso ed all'utilizzo della cosiddetta "e" metrologica, avrei alcuni dubbi circa il piano di campionamento predisposto che mi piacerebbe condividere con voi:

  • l'azienda genera prodotti con differente peso durante la giornata (40g, 100g, 200g, ecc.) a cui attribuisce lo stesso numero di lotto. Secondo voi, in relazione alla definizione di lotto fornita dalla Legge n°690 del 25 Ottobre 1978, ai fini del campionamento devo considerare il numero di confezioni prodotte durante la giornata, oppure devo considerare la capacità oraria? Nell'eventualità sia quest'ultimo il caso, ritenete il campionamento debba essere effettutato calcolando la capacità oraria di quale prodotto? La macchina ovviamente ha diverse velocità in base al peso del prodotto finito;
  • a vostro avviso occorre fare anche il controllo della media dei campioni, o basta il controllo non distruttivo?

Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponderà; non sono riuscito a trovare risposte a queste dubbi sulla rete.


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Oggetto: Controllo Peso Alimenti Preimballati: Modalità Campionamento
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Buon giorno a te,

relativamente a quanto richiedi, puoi trovare informazioni nella seguente discussione: Reg.UE n°1169/2011: indicazione "e" metrologica in etichetta.

Prova a dare un'occhiata.


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Oggetto:

Sull'argomento ti suggerisco l'Articolo di Alfredo Gris intitolato Preimballaggi: controllo metrologico dei prodotti preconfezionati.


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Oggetto:

Ringrazio entrambi per la risposta.

Ho letto sia la discussione (nonché l'allegato alla dichiarazione di sandruz), sia l'articolo suggeriti; tuttavia non riesco ancora a capire come effettuare i controlli seguendo la normativa vigente. In sostanza, non ho trovato risposte ai miei dubbi.

Partendo dal presupposto che tutti i preimballaggi abbiano la "e" metrologica, sia che vengano commercializzati all'estero che in Italia, non capisco come identificare il lotto.

A vostro avviso, basta una variazione della quantità netta dei preimballaggi per far sì che questi siano considerabili lotti diversi? E se il peso è lo stesso ma il prodotto è, per esempio, normale o alle erbe? Non è molto chiara la norma a questo proposito.

Un giorno posso produrre la stessa referenza per tutta la giornata (in quel caso lotto giornaliero o produzione oraria? quanti campioni prendere?), un altro giorno posso produrre anche 15-20 referenze diverse.

Mi sembra assurdo che io debba effettuare, secondo la tabella dell'Allegato II della Legge n°690/1978, trenta campionamenti per referenza per il controllo non distruttivo... In questo modo non si lavorerebbe più e si farebbero soltanto pesate sulla bilancia. Non solo: nel caso fosse così, l'azienda dovrebbe rivedere la definizione di lotto e cambiare i lotti in base a tutte queste informazioni?

Per quanto riguarda la media non ho trovato proprio conferma.


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Oggetto:

 

  • << A vostro avviso, basta una variazione della quantità netta dei preimballaggi per far sì che questi siano considerabili lotti diversi? >>

Sì, sono articoli diversi se il loro peso cambia. Immagino che anche sull'etichetta sia riportato un valore di peso netto diverso.

  • << E se il peso è lo stesso ma il prodotto è, per esempio, normale o alle erbe? >>

Sono di fatto due articoli diversi, quindi devi fare due controlli peso distinti. Immagino che il vostro codice articolo interno sia differente, quindi sono articoli diversi e vanno gestiti in maniera indipendente.

Il concetto della normativa è quello di fornire una prova oggettiva dell'avvenuto controllo del peso di ogni articolo prodotto (è sufficiente che cambi il suo codice interno).

Il controllo peso con opportuna atrezzatura, anche se eseguito manualmente, di una trentina di pezzi dura molto poco, quindi non è vero che in "questo modo non si lavorerebbe più"... ;-)

Spero di esserti stato utile.

Sandro


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Oggetto:

Ti ringrazio Sandro per la risposta.

Hai fatto però sorgere ulteriori dubbi. Se secondo la Legge n°690/78 il lotto è:

Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.

2.1.2 Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

Successivamente il DPR n°391/80 afferma:

7. Identificazione del lotto di appartenenza.

I preimballaggi devono recare una sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza, con le modalità applicative da fissare con decreti del Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato, tenuto conto delle diverse tecniche di preconfezionamento in uso, della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori.

E ancora dopo il Dlgs n°109/92:

Art. 13

1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L"; salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto da altre indicazioni di etichettatura.

A vostro avviso, quale è la vera definizione di lotto? Devo presumere che i lotti identificati da un qualsivoglia produttore siano responsabilità del produttore e non vadano notificati ad alcuna autorità pubblica. Ma senza una chiarezza legislativa come può un produttore attribuire un codice di lotto conforme alla legislazione?

Io potrei anche indicare con lo stesso lotto l'intera produzione giornaliera, anche se produco referenze diverse per forma, peso, ingredienti, packaging, ecc, e nessuno potrebbe dirmi nulla, dato che è responsabilità del produttore attribuirlo e che posso definire io quali siano le "circostanze identiche" di produzione.

Questo lotto però andrebbe a scontrarsi con quanto richiesto dalla 690 del 78 che mi richiede, se no ho capito male, di fare il controllo peso ad ogni variazione di ingrediente, quantità netta, forma, ecc, determinando quindi di fatto una variazione del lotto. Di conseguenza se il mio lotto è giornaliero, come posso identificare i lotti diversi che mi richiede la 690, e di conseguenza come posso decidere come fare il campionamento dell'allegato II della 690?

Non sarebbe più semplice definire una regola per quanto riguarda tale problematica (per esempio che i produttori devono atteribuire il numero di lotto in base alle quantità nette)?

In ultimo, secondo la 690 dovrei quindi considerare la produzione oraria di una determinata referenza con la propria quantità netta per capire il numero dei campioni da pesare, ho capito bene?

Chiedo scusa per la prolissità e per la determinazione, ma non riesco proprio a capire per quale motivo in Italia bisogna sempre complicarsi la vita.


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Parole chiave (versione beta)

controllo, peso, produzione, campionamento, preimballaggio, prodotto, preconfezionato, metrologico, quantita netta, campione, base, imballaggi, legge, etichetta, prodotto alimentare, quantita, ingrediente, alimenti, packaging, alimentare, legislativo, conforme, piano campionamento, lavoro, confezionamento, determinazione, legislazione, alfredo gris, valori, confezione, peso netto, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, regolamento ue n 1169 2011, il te, numero riconoscimento comunitario

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