Campo Visivo e Posizionamento Informazioni in Etichetta

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Oggetto: Campo Visivo e Posizionamento Informazioni in Etichetta

Nel tentativo di chiarire, parto da lontano. Cominciamo col dire che possono esistere più “campi visivi”:

k) «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; (di seguito CV)

l) «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; (di seguito CVP)

Ragionevolmente tutti i prodotti dovrebbero avere un CVP, mentre non è detto che abbiano anche uno o più CV.

Venendo alle prescrizioni dell'1169:

- Nello stesso CV:

a) la denominazione dell’alimento;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

(cfr. art. 13, comma 5)

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,

proteine e sale.

più, eventualmente

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

(cfr. art. 34, comma 1)

- Nello stesso CV della denominazione dell'alimento:

Le indicazioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 5.1 dell'Allegato III.

- Nel CVP:

3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

(cfr. art. 34, comma 3, lettera a)

Per chiarire meglio quest'ultimo punto:

La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato «parte anteriore dell’imballaggio» e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella «parte posteriore», può confondere i consumatori.

Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti.

(cfr. considerando 41)



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Parole chiave (versione beta)

nutrizionale, alimenti, consumatore, imballaggi, valore energetico, prodotto, quantita, grassi, sale, zucchero, acidi grassi saturi, operatore settore alimentare, volume, carboidrati, acidi grassi polinsaturi, coadiuvante tecnologico, amido, bevande, acidi grassi monoinsaturi, base, ingrediente, proteine, vitamina

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