Etichettatura Pane monoporzione per strutture Ospedaliere

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Oggetto: Etichettatura Pane monoporzione per strutture Ospedaliere

Domande e risposte sull'applicazione del Regolamento (UE) n°1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (31/12/2013)

2.1.3 Per gli imballaggi multipli venduti a collettività nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento FIAC, e comprendenti articoli imballati individualmente, dove devono figurare le indicazioni obbligatorie richieste a norma degli articoli 9 e 10 di questo regolamento?

Per gli imballaggi multipli destinati a essere venduti a collettività e comprendenti articoli imballati individualmente, le indicazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull'imballaggio multiplo o su un'etichetta ad esso apposta. Tuttavia, se gli articoli imballati individualmente (nell'imballaggio multiplo) sono unità di vendita destinate al consumatore finale, le informazioni obbligatorie devono figurare anche su ciascun articolo.
Nel caso in cui la superficie maggiore di questi singoli articoli misuri meno di 10 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le seguenti informazioni:

  • la denominazione dell'alimento;
  • qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II, o derivato da una sostanza o prodotto elencati in detto allegato, che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e che sia ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  • la quantità netta dell'alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

L'elenco degli ingredienti deve essere fornito utilizzando altri mezzi o essere messo a disposizione del consumatore su sua richiesta.(*)Considerando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali (ad esempio di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo.
(N.B. In ogni caso, le informazioni obbligatorie relative agli allergeni devono essere messe a disposizione del consumatore finale).

(*) Letto questo paragrafo, sono non più convinto di ciò di cui mi ritenevo convinto...!

Vale a dire, il pane sarebbe o non sarebbe unità di vendita?

Mah...



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Parole chiave (versione beta)

imballaggi, consumatore, alimenti, etichetta, prodotto, termine minimo conservazione, miele, porzione, pane, regolamento ue n 1169 2011, ingrediente, data scadenza, mostarda, quantita netta, confettura, coadiuvante tecnologico, elenco ingredienti, allergeni

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