Prodotto in UE: assenza indicazione Stabilimento Produzione

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Oggetto: Prodotto in UE: assenza indicazione Stabilimento Produzione

- Stabilimento di produzione:

Questa indicazione non è richiesta dall'1169/11.

Quanto al 109/92 (ancora vigente, fino a nuovo ordine), l'obbligo ricorre, a meno che lo stabilimento sia “ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta” (art. 11, comma 1, lettera a).

- Produttore

Il D.Lgs. 109/92 richiede “il nome e la sede”; mentre il Reg. UE 1169/11 “il nome e l'indirizzo”.

Direi che, qualunque sia il testo cui si faccia riferimento, “Nome Azienda e Città” siano sufficienti ad assolvere l'obbligo dell'identificazione ( a meno del, peraltro improbabile, caso in cui nella stessa città vi siano due Aziende con nome identico).

Trattandosi di una “nota marca” c'è da supporre che si sia già allineata al nuovo regime dell'1169/11.

Ricordo, a questo proposito, quanto previsto nel documento:

Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

2.8.1 Gli Operatori del Settore Alimentare possono commercializzare prodotti etichettati conformemente al regolamento FIAC [l'1169/11 – N.d.A.] prima del 13 dicembre 2014?

Sì, gli Operatori del Settore Alimentare possono commercializzare prodotti etichettati conformemente al regolamento FIAC prima del 13 dicembre 2014, purché non vi sia un conflitto con i requisiti in materia di etichettatura previsti dalla Direttiva 2000/13/CE, che rimane applicabile sino al 12 dicembre 2014.

(N.B. L'indicazione dello stabilimento di produzione non è richiesta dalla 2000/13, ma solo dalla normativa italiana.)



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Parole chiave (versione beta)

regolamento ue n 1169 2011, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, produzione, operatore settore alimentare, requisiti, consumatore, etichetta, alimenti

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