A me paiono tutte denominazioni utilizzabili, in forza sia del "vecchio" ordinamento (109/92, art. 4, comma 1-bis: la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini), che del "nuovo" (reg. 1169/11, art. 17, comma 1: la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva).