L’espressione «formaggio fuso» è riservata al prodotto della fusione di un formaggio o di una mescolanza di formaggi con eventuale aggiunta di altri prodotti del latte, compresi il latte in polvere, la caseina o concentrato di siero di latte … (Convenzione internazionale su l’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi)
Non sono riuscito a trovare qualcosa di più specifico sui formaggi fusi (se qualcuno ne è al corrente ce lo faccia sapere; l'ho già chiesto in un altro mio intervento senza ottenere alcuna risposta: forse ciò vuol dire che non c'è nulla, comunque rilancio la richiesta) a parte l'obbligo di indicare la presenza di sale (se utilizzato, cfr. 109/92 art. 7) e le prescrizioni relative all'impiego di additivi.
A questo punto direi che, sì, la denominazione “formaggio fuso” è utilizzabile.