Ingredienti volatili?

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Oggetto: Ingredienti volatili?
Ciao Alfclerici, grazie per il contributo. Riporto qui alcune esempi di calcolo attualmente in uso e fonti di animate discussioni, data la confusione generata dalla mancata definizione di “ingredienti volatili”: - peso dei singoli ingredienti corretti per il contenuto di umidità - peso dei singoli ingredienti comprensivo dell’eventuale tenore di umidità minimo di legge - in altri casi il peso secco degli ingredienti determinato sottraendo acqua e sostanze volatili; - ed in altri casi ancora l’ingrediente allo stato in cui viene utilizzato è semplicemente riferito al peso del prodotto finito Quando in più punti della norma si ribadisce ingredienti al momento della loro utilizzazione, addirittura prevedendo che qualora non fossero allo stato naturale venga indicato il peso corrispondente a tale stato: Art.5 D.Lgs 109/1992 3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; Art.8 D.Lgs 109/1992 3. La quantita' indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingrediential momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. 5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantita' indicata corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantita' e' espressa in percentuale. 5-quater. La quantita' degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione puo' essere indicata in funzione delloro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

RegUE 1169/2011

All. VIII

3. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti:

a) è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione;

4. In deroga al punto 3:

a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito.

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Nella speranza che qualcuno in alto ci metta mano, cordiali saluti a tutti....



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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, quantita, peso, prodotto, umidita, acqua, trattamento termico, prodotto alimentare, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, regolamento ue n 1169 2011, elenco ingredienti, concentrazione, alimenti, legge, disidratazione, disidratato

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