Zuccheri strani

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Oggetto:

Casualmente mi sono imbattuto nel


DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 , n. 50

Attuazione  della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le
gelatine  e  le  marmellate  di  frutta, nonche' la crema di marroni,
destinate all'alimentazione umana.

Cosa ho scoperto?
Zuccheri strani, per i quali non sono riuscito a reperire normativa sulle denominazioni e caratteristiche chimico-fisiche.



                            Art. 2.
                     Composizione e lavorazione
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo
16 febbraio  1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996,
n. 209, e successivi aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti
di  cui  all'articolo  1, comma 1, possono essere utilizzati solo gli
ingredienti  elencati  all'allegato  IV  e  le  materie  prime di cui
all'allegato II.



                                      ALLEGATO II
                                              (Art. 2 e Allegato III)

                   Definizione delle materie prime

   Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
   6. Zuccheri
   Gli   zuccheri   definiti   dalle   disposizioni   legislative  di
recepimento della direttiva 2001/111/CE, lo sciroppo di fruttosio, lo
zucchero  grezzo  e lo zucchero di canna, gli zuccheri estratti dalla
frutta, lo zucchero bruno.
   Ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero
estratto dall'uva puo' essere designato "zucchero d'uva".

Qualcuno sa darmi dei riferimenti per quelli evidenziati in corsivo?

Grazie in anticipo e cordiali saturi

 


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Oggetto: Zuccheri strani
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Decr. leg. 51/04, art. 2 :

g) i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'All. I, se contengono fruttosio in quantità superiore al 5 per cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come "sciroppo di glucosio-fruttosio" o "sciroppo di fruttosio-glucosio", e "sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio" o "sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio" a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio. 

Per gli altri, a parte quanto da te già segnalato nella discussione Zucchero greggio, non ho trovato nulla.

Buon ferragosto!

alf


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Oggetto:

Navigando nell'arcipelago della normativa , capita di imbattersi casualmente (al di fuori della normativa specifica D.Lgs. 51/2004 e DirCE 111/2001)

- in definzioni a lungo sospirate (vedi zuccheri greggi e isoglucosio)

come anche

- in definizioni non coincidenti con quelle della normativa specifica (vedi zuccheri bianchi):

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

(GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)

ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero

1. «zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

 

2. «zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

 

3. «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

____________________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 , n. 51

Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi

di zucchero destinati all'alimentazione umana.

 

ALLEGATO I (articolo 1, comma 1)

Denominazione di vendita e definizione dei prodotti

 

   2. Zucchero o zucchero bianco

   il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualita' sana, leale e

mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione non meno del 99,7 gradi Z

b) tenore di zucchero invertito non piu' dello 0,04 % in peso

c) perdita all'essiccazione non piu' dello 0,06 % in peso

d) tipo  di  colore  non  piu'  di  9 punti determinati conformemente

   all'allegato II, lettera a).

_______________________________________________--

DIRETTIVA 2001/111/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2001

relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

ALLEGATO

A. DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

2. Zucchero o zucchero bianco

Il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione non meno del 99,7° Z

b) tenore di zucchero invertito non più dello 0,04 % in peso

c) pedita all'essiccazione non più dello 0,06 % in peso.

d) tipo di colore non più di 9 punti determinati conformemente alla parte B, lettera a).

_________________________________________________________-

Mah!...


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Oggetto:

L'unica spiegazione che mi viene è la seguente:

- la 111/2001 regolamenta prodotti "destinati all'alimentazione umana", quindi pronti per il consumo

- l'1234/2007 considera i prodotti in una fase precedente a quella di messa a disposizione del consumatore

comunque, sottoscrivo il mah!...


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Oggetto:

Ciao Alf,

la spiegazione che ipotizzi per lo zucchero bianco sembra confortata dalle superiori caratteristiche di qualità indicate dalla 111/201.

Grazie.


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