Sede d'imbottigliamento in etichetta

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Sede d'imbottigliamento in etichetta

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Sede d'imbottigliamento in etichetta, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Oggetto:

Buongiorno a tutti.

Avrei un dubbio in merito all'obbligo di etichettatura riguardante la sede dell'imbottigliamento/confezionamento. Qualcuno sa dirmi se l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lvo 109/92 (indicazione in etichetta dello stabilimento del confezionamento) puo' essere soddisfatto mediante l'utilizzo in etichetta di codici alfa-numerici identificativi (attribuiti generalmente da Provincia, o Camera di Commercio o Repressione Frodi)? Cio' spesso si ritrova sulle etichette di vino e di olio extra vergine, sulle quali si trova ad es. Imbottigliato presso CZ-015.  E cosi è impossibile per il consumatore identificare la sede di imbottigliamento/confezioanemtno. Ma cio è corretto? Se si, quale norma lo sancisce?

Grazie


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Sede d'imbottigliamento in etichetta
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Quella del 'bollo sanitario' mi risulta essere l'unica deroga al citato articolo del 109/92.

Circ. MI.A.P. 2.8.01 n. 167

C) Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

L'obbligo di detta indicazione è previsto solo in Italia in quanto non contemplato dalla Dir. n. 79/112/CEE (ora 2000/13/CE). Si tratta di una deroga nazionale mantenuta in considerazione della sua utilità ai fini della individuazione del luogo e dell'impianto ove sono state effettuate le operazioni di confezionamento.

L'art. 14 della citata direttiva non consente agli Stati membri di stabilire specifiche modalità di indicazione delle diciture rese obbligatorie, salvo quelle espressamente previste dalle norme comunitarie.

In taluni settori (carni, latte e derivati, ovoprodotti, prodotti della pesca) è stato prescritto l'obbligo della bollatura sanitaria che identifica lo stabilimento di produzione e/o di confezionamento.

Ne consegue che con la rappresentazione del bollo sanitario, previsto dalle disposizioni applicabili ai prodotti suddetti, è soddisfatto anche l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto n. 109/1992

saluti

alf


replyemailprintdownloadaward



Parole chiave (versione beta)

confezionamento, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, produzione, sede imbottigliamento, etichetta, carne, imbottigliato, etichette vino, resa, olio oliva, impianto, frode, pesche, consumatore, latte

Discussioni correlate