Etichettatura pasta fresca contenente prodotti DOP

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Oggetto: Etichettatura pasta fresca contenente prodotti DOP

Non conosco l'argomento. Mi limito, sperando di non confondere ulteriormente le idee, a riportare alcuni brani di un articolo apparso mesi or sono nella rivista ALIMENTA:. L'autore, Giuseppe Zagaria, è maresciallo capo del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (potrebbe essere un idea, quella di inviare a loro il quesito). Ecco i riferimenti:

Via Torino 44 - 00184 Roma
Tel. +39 06487781
Fax +39 064818534

ccpacdo@carabinieri.it

Numero verde  


Ed ecco il testo: 

 A livello nazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297, nel determinare le disposizioni sanzionatorie in applicazione del suddetto Reg. CEE 2081/92, e nell'intento di scoraggiare qualsiasi forma di aggressione o di utilizzo indebito delle denominazioni o indicazioni di origine protette, all'art. 1, comma 1, lett. c, ha previsto una specifica sanzione amministrativa per i prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette. ...In questa sede, la nostra attenzione è rivolta alle due circostanze "scriminanti" previste della stessa disposizione di legge, ove statuisce: "Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta: ...  2. quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato." Il riferimento al prodotto a denominazione o indicazione di origine protetta riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato è una fattispecie che non ha mai generato dubbi anche alla luce della disciplina orizzontale sull'etichettatura prevista dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 che, in ordine agli ingredienti, all'art. 5, comma 1, ne prescrive la designazione in etichettatura con il loro nome specifico....

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, e in attesa di eventuali determinazioni che a tal riguardo saranno emanate delle competenti Autorità nazionali, la disciplina normativa e sanzionatoria applicabile in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti C.E.T. che utilizzano come ingredienti prodotti DOP o IGP, può essere così compendiata: resta fermo l'obbligo per l'operatore agroalimentare di richiedere la preventiva autorizzazione al Consorzio di Tutela o alla Direzione Ministeriale per poter impiegare la menzione della DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto C.E.T.; l'esercizio di tali attività in mancanza di autorizzazione rimane punita dall'art. 1, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 297/2004; nel concedere l'autorizzazione, il Consorzio di Tutela e la Direzione Ministeriale dovranno necessariamente verificare, salve motivate eccezioni, il rispetto dei criteri e delle condizioni d'uso enunciati negli orientamenti comunitari; l'attività autorizzatoria dei Consorzi di Tutela, al pari di quella ministeriale, dovrà informarsi ai principi e ai criteri sul procedimento amministrativo e potrà essere sottoposta al vaglio di legittimità della giurisdizione amministrativa; il rilascio "disinvolto" dell'autorizzazione potrebbe essere punito, a titolo di concorso, con la sanzione amministrativa di cui art. 1, comma 1, lettera c) D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.

 

AUGURI!

 

 AUGURIAA



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Parole chiave (versione beta)

prodotto, ingrediente, sanzioni, origine, confezionamento, igp, determinazione, livello, dop, legge, prodotto dop, verifica, alimentare

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