Commercializzazione Prodotto Sfuso

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Oggetto: Commercializzazione Prodotto Sfuso

Cortesemente gradirei avere dei riferimenti normativi sulla commercializzazione di prodotii sfusi, non confezionati non destinati al consumatore finale, ma da azienda di trasformazione ad azienda di trasformazione. In particolare mi riferisco se talii prodotti liquidi (bevande aromatizzate 14.40 %vol di alcol) devono essere seguite da numero di lotto da riportarsi in documento che deve scrivere l azienda produtrice.

GRAZIE

Per quanto concerne gli alimenti destinati ad utilizzatori commerciali intermedi , devi fare riferimento all'articolo 17 del DL.gsvo n°109 del 27/01.92. (E successive modifiche ed integrazioni DL.gsvo 181/03). E se questo il caso il numero di lotto deve essere menzionato o sull' imballaggio (da non intendersi come confezione)  o in alternativa sui documenti commerciali d'accompagnamento .

Qualora ti riferissi invece  a prodotti allo stato sfuso destinati si ai consumatori finali   ma solo successivamente .

Piu esattamente mi riferisco alla fasi precedenti alla vendita al consumatore finale propriamento detto , in questo caso subentra il regime giuridico di cui all'articolo 16 comma 8  della disciplina decretizia sopraccitata  (Queste regole vallgono anche per i prodotti di grossa pezzatura , originariamente preconfezionati  ma venduti al consumatore finale previo frazionamento ( Il Dlgsvo 109/92 ha subito modifiche piu ò meno rilevanti con l'entrata in vigore del DL.gsvo 181/03 ).

Concludendendo questa tipologia di prodotti devono riportare riportare le menzioni seguenti : a) denominazionedi vendita , b) elenco degli ingerdienti (se trattasi di prodotti pluricomponenti) , c) La quantità netta , e) Il nome o la ragione o il machio depositato  o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore autorizzato all'interno dell'unione europea  h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di produzione . Le indicazioni di cui sopra possono riportate anche unicamente sui documenti commerciali d'accompagnamento del prodotto.

Le indicazioni di cui sopra corrispondono a quelle richieste per i prodotti preconfezionati in unita di vendita destinate come tali ai consumatori finali  dalle lettere : A) ,B) ,E) ,H), previste dall'articolo del piu sopraccitato DL.gsvo .109/92.

Con i miglliori Saluti

 

Robert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

consumatore, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, preconfezionato, imballaggi, produzione, alimenti, confezione, prodotto, quantita netta

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