dichiarazione ingredienti

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Oggetto:

Buonasera a tutti,

avrei bisogno di confrontarmi con voi in merito  all'indicazione nell'elenco ingredienti,  di una sostanza utilizzata al solo scopo di aumentare la disponibilità degli attivi di un prodotto e che risulterebbe presente nel prodotto finito  in misura inferiore al 1% (0,7%)

Vista la funzione svolta non sembrerebbe  rientrare nè  nella categoria degli additivi ,  nè dei coadiuvanti tecnologici definti dl Reg 1333/2008.

Ciò premesso , il dubbio che mi ponevo è se in questo caso  è facoltà dell'operatore indicarlo comunque in etichetta pur essendo presente  in % cosi irrisoria

Personalmente non intravedrei criticità alla dichiarazione della sostanza tra gli ingredienti anche  in considerazione della funzione che svolgerebbe nei confronti della disponibilità degli attivi

Grazie mille per un vostro parere in merito,

 

 

 


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Oggetto: dichiarazione ingredienti
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

"non sembrerebbe  rientrare nè  nella categoria degli additivi ,  nè dei coadiuvanti tecnologici": a questo punto sarebbe utile sapere di che stiamo parlando...


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Oggetto:

Si tratta di un ingrediente che ha lo scopo di prolungare il rilascio delle sostanze funzionali contentute nel prodotto ..

Se anche rientrasse nella categoria dei coadiuvanti tecnologici  personalmente non intravedrei cmq un divieto all'indicazione in lista ingredienti  visto che la norma nello specificare i casi di omissione e o esenzione si esprime in termini di possibilità ..

E' corretto ?

Grazie mille e buona serata  


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Oggetto:

Normalmente il problema è quello di non dichiarare quello che invece si mette, anche in dosaggi minimi.

Più di 20 anni fa mi è capitato di un cliente accusato di eccesso di documentazione, che sembra a dir poco paradossale o forse solo incompreso. La documentazione in questione serviva alla rintracciabilità in epoca in cui si sapeva a mala pena di cosa si stesse parlando.

 


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Oggetto:

A questo punto non posso che rimandare il tutto all'art. 20 (Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti):

Se il nostro misterioso ingrediente non vi rientra... non intravedo divieti, ma, obblighi.. 


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Oggetto:

Buongiorno,

vi ringarzio molto per l'aiuto . Procederemo allora con l'indicazione dell'ingrediente non solo in considerazione del fatto che, come accennavate voi,  la ratio delle norme in questo senso  risederebbe nell'esatto opposto ( trasparenza e art 7 del 1169/2011 ) ma anche in considerazione del fatto che non mi sembra ci si esprima mai in termine di divieto di indicare,  ma di possibilità di omettere " non è richiesta la menzione ..."  (appunto  art 20 ).

Grazie ancora e buon lavoro a tutti

 


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Oggetto:

Aggiungo, per completezza, di considerare l'art. 2 lettera f del reg. 1169/2011, che riporto integralmente:

f) «ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;

Quindi se lo si menziona nulla osta.


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Oggetto:

Sinergizzante?

(chimica farmacologica: detto di sostanza che, unita ad altre, ne potenzia gli effetti, ne esalta le proprietà)


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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, prodotto, elenco ingredienti, additivi coadiuvanti tecnologici, regolamento ue n 1169 2011, coadiuvante tecnologico, prodotto alimentare, alimenti, lavoro, etichetta, rintracciabilita, regolamento ce n 1333 2008, aroma, alimentare, additivi, enzima, residui

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