Come dichiarare i Liquori e i Vini in Preparazioni Dolciarie

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Oggetto: Come dichiarare i Liquori e i Vini in Preparazioni Dolciarie

Domanda: Babà al Rum: secondo voi è possibile dichiarare: Ingredienti: ..., ..., liquore rum, ...

Risposta: E' necessario dichiarare l'ingrediente con il nome specifico dopo aver verificato se si tratta di Rum oppure di Liquore a base di Rum (vedi Reg CE n°110/2008). In ogni caso è necessario indicare il quid di Rum.

Domanda: Pan di Spagna bagnato con Liquore Strega: il Liquore Strega si pù dichiarare come liquore semplicemente, o si può inserire anche il marchio Strega? A vostro avviso devono essere specificati anche gli ingredienti del liquore?

Risposta: Per poter indicare il termine Strega ritengo sia necessario l’accordo col titolare del Marchio. In ogni caso, sia liquore che liquore Strega, è necessario dichiararne il quid. Per l'elenco degli ingredienti del liquore, vedi Reg. (UE) n°1169/2011 - All. VII, Parte E.

Domanda: Zabaione contenente vino Marsala: ritenete sia possibile dichiarare il nome Marsala, trattandosi di un DOP?

Risposta: Decreto Legislativo n°297 del 19 novembre 2004 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Art. 1 - Uso commerciale

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica cosi' come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 1. luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:

...omissis...

c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita', il riferimento ad una o piu' denominazioni protette, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera
il riferimento alla denominazione protetta:

  1. quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione puo' essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
  2. o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato. 


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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, legge, sanzioni, origine, prodotto, alimentare, consumatore, base, legislativo, vino, confezionamento, elenco ingredienti, qualita, dop, regolamento ue n 1169 2011

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