Nota Ministeriale: chiarimenti sull'Art.8 del Reg.UE 1169/11

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Oggetto:

Segnalo, in allegato alla presente, una recente Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. n°0170164 del 30/09/2014), che fa seguito alla Nota Ministeriale0139304 del 31/07/2014 e che fornisce chiarimenti relativamente all'Art. 8 (Responsabilità) del Regolamento (UE) n°1169/2011.

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Oggetto: Nota Ministeriale: chiarimenti sull'Art.8 del Reg.UE 1169/11
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Oggetto:

Grazie per la condivisione.


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Oggetto:

Come va interpretata tale responsabilitá nel caso di un distributore che commercializza un prodotto sfuso? Mi spiego meglio, ad esempio un punto vendità che vende una mortadella di un determinato produttore ma affettata e quindi sfusa e confezionata al momento dell'acquisto?

In questo caso, se non sbaglio, si applicherebbe l'art 44 del reg. ue 1169, ma non mi è chiaro chi è l'operatore responsabile delle informazioni da fornire ai clienti.


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Oggetto:

E' Responsabile il Dettagliante, con adatto mezzo di comunicazione (Registro / Catalogo / Cartello / Touch -screen / ...) consultabile dal Consumatore prima della scelta del prodotto.


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Oggetto:

Anche se il prodotto viene esposto e venduto perchè di quel determinato produttore? non rientrerebbe nella fattispecie A "...prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore..." anche se poi viene venduto frazionato sfuso?


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Oggetto:

Diciamo che, nel caso di prodotti sfusi / affettati / frazionati, il Dettagliante è Resposabile del corretto e completo trasferimento al Consuumatore delle informazioni ricevute dal Produttore.


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Parole chiave (versione beta)

prodotto, distributore, confezionamento, regolamento ue n 1169 2011, mortadella, consumatore

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