Reg. UE 488/2014: smaltimento scorte imballaggi secondari

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

avrei bisogno di un vostro parere in merito alla prossima applicazione del Reg. (UE) n°488/2014 che modifica il tenore di cadmio negli alimenti per la prima infanzia.

Secondo il disposto della norma i tenori massimi di cadmio in tali alimenti che vengono indicati ai punti 3.2.19 e 3.2.20 dell’allegato al presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015. Tutti i prodotti non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1 gennaio 2015 potranno continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino al loro termine minimo di conservazione (TMC) o alla data di scadenza.

In particolare, avendo ancora un imballaggio secondario da smaltire (i.e. quello non a diretto contatto con il prodotto), avrei la necessità di capire a che tipo di rischio andremmo incontro se arrivasse sullo scaffale un prodotto che sul imballaggio secondario non rechi l’indicazione "alimento per l’infanzia"; mentre sulla bustina (imballaggio primario) sì.

A vostro avviso posso considerare la dicitiura "immessi legalmente sul mercato" anche come etichettati prima del 2015, o deve intendersi in senso più restrittivo?

Inoltre nutro forti dubbi sul fatto che la differente etichettatura che si verrebbe a crerare tra imballaggio primario e secondario possa causare maggiori problemi; generando confusione nel consumatore con conseguente violazione delle regole generali di etichettatura.

Voi cosa ne pensate?

Vi ringrazio fin da ora per il vostro aiuto.

F.


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Oggetto: Reg. UE 488/2014: smaltimento scorte imballaggi secondari
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Dal tipo di descrizione, mi pare di capire che stiamo parlando di un prodotto la cui unità di vendita è costituita da un imballo esterno, il quale racchiude delle bustine.

In altre parole, siamo nell'ambito di cui all'allegato IX, comma 4, dell'1169/11 ( preimballaggio costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita).

Ciò detto, mi pare che il problema ruoti attorno all'assenza della dicitura “alimento per l'infanzia” sull'imballo esterno.

Se la presenza di tale indicazione è obbligatoria (non conosco il settore), allora risulta indispensabile che questa compaia sull'unità di vendita, cioè su ciò che finisce sugli scaffali e può essere visto dal consumatore prima dell'acquisto (per non parlare degli Organi di Controllo), mentre è del tutto ininfluente che sia presente o meno sulle singole bustine.

Spero di avere ben compreso il quesito.


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Oggetto:

La sua interpretazione è corretta ; La ringrazio molto per il chiarimento .

 


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Parole chiave (versione beta)

imballaggi, alimenti, prodotto, consumatore, non conforme, regolamento ue n 1169 2011, termine minimo conservazione, preimballaggio, interpretazione, rischio, controllo, tmc data scadenza

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