Etichettatura dei condimenti prodotti dal ristoratore

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Oggetto: Etichettatura dei condimenti prodotti dal ristoratore

Cominciamo con le “oliere anti-rabbocco”:

«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta»;

(legge 161/14, in vigore dal 25.11.2014)

“i ristoratori possono acquistare olio d'oliva direttamente dai frantoi...?”

Non vedo perché no.

“come dovrebbero essere presentati?”

Il comma 1, lettera ) dell'art. 44 dell'1169 prevede: a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) [allergeni], è obbligatoria;

Come?

All'argomento, la recente (salvo ulteriori revisioni) bozza di revisione del 109 dedica addirittura un articolo ex novo, il 16-bis:

Art. 16-bis “Indicazioni obbligatorie negli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività”.

L’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 deve essere fornita prima che l’alimento venga servito al consumatore finale dalle collettività, come definite all’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011 e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista.

In alternativa al comma 1, può essere apposto un cartello che avvisi della possibilepresenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze e rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

Dato che stiamo parlando di olio d'oliva, direi che il problema allergeni è relativo.

Ci sono altre indicazioni “obbligatorie” per “gli alimenti non preconfezionati serviti alle collettività”?

Be' il titolo dell'articolo 16-bis (che riprende l'indicazione dell'1169) ci dice di no.

E sin qui ci siamo.

E' pur vero che per i “non preconfezionati” generalmente intesi, il citato art. 44 rimanda ad eventuali disposizioni nazionali che, nel nostro caso, sono descritte all'art. 16 del 109.

L'unica indicazione ivi prevista e che potrebbe riferirsi al nostro caso, (pur non essendo “obbligatoria”, cfr. art. 16-bis) è la denominazione dell'alimento. Effettivamente scrivere sull'oliera una descrizione del contenuto non sarebbe male.

L'unico dubbio a tutto ciò è il seguente.

La disposizione sulle oliere anti-rabbocco parla di “confezioni...munite di dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”: ma queste sono caratteristiche tipiche dei “preimballati”.

Se così fosse, le regole di etichettatura sono tutt'altre (1169, art. 9).

Riflettiamoci.



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Parole chiave (versione beta)

confezione, alimenti, olive, preconfezionato, regolamento ue n 1169 2011, olio oliva, consumatore, allergeni, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, legge, ristorazione collettiva, autorita competente

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