Così scrive G. De Giovanni:
Molti prodotti, soprattutto del settore della salumeria, sono conosciuti con un nome geografico, ma le caratteristiche non derivano dall'ambiente geografico in cui sono ottenuti. Il nome, il più delle volte, deriva dalla tecnologia adottatain modo costante da produttori di determinate aree geografiche e, in tale situazione, rispettando gli usi leali e costanti, il prodotto fabbricato in altre aree geografiche riporta lo stesso nome; non vi è alcuna necessità di aggiungere la parola "tipo".
Se, invece, l'origine del prodotto è tutelata, è tassativamente vietato usare, per analoghi prodotti, il nome protetto ed è altresì vietato commercializzarli come "tipo"...
Sull'argomento, ho, inoltre recuperato una sentenza del TAR del Lazio a carico della Fiorucci, alla quale veniva contestata l'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario, consistente nell'utilizzo di etichette recanti la denominazione "Salamella Calabrese piccante" per prodotti non aventi alcun legame con la Regione Calabria (in quanto realizzati in stabilimenti ubicati nella Regione Lazio).Così la testi difensiva della Fiorucci:
la Cesare Fiorucci S.p.A. utilizza legittimamente la denominazione "Salamella calabrese piccante", peraltro utilizzata anche da altri produttori, poiché essa, sebbene sia derivata dal nome di un luogo in cui il prodotto alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventata "generica" perdendo ogni collegamento con il luogo stesso, così che si rientrerebbe nel campo d'applicazione dell'art. 3 del Reg. CE 20081/92. In tal senso, la denominazione "Salamella calabrese piccante" sarebbe usata nel linguaggio comune di produttori e consumatori per riferirsi ad una metodologia particolare di produzione e ad una tradizione locale, utilizzata per la preparazione di un salame piccante con caratteristiche proprie; a tal riguardo la Cesare Fiorucci S.p.A. ricorda che esistono numerosi esempi a livello nazionale sia di prodotti della salumeria che di altra natura che hanno preso il nome dal luogo da cui hanno avuto origine senza mantenere più alcun collegamento con lo stesso, divenendo quindi a tutti gli effetti "generici" (ad esempio la "Coppa Parma", il "Salame Milano", il "Salame Ungherese", la "Finocchiona Toscana", il "Pesto alla Genovese", i "Biscotti Canestrelli Liguri", l'"Aceto Balsamico di Modena", ecc.);
Così la sentenza:
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio è costituito dall'etichetta del prodotto pubblicizzato, recante la dicitura "LE SPECIALITÀ REGIONALI - SALAMELLA CALABRESE PICCANTE - PURO SUINO". Tale messaggio lascia intendere che il prodotto in questione sia un salume preparato secondo quei parametri qualitativi tipici della tradizione salumiera calabrese. Infatti, la collocazione nel testo del messaggio dell'indicazione "Calabrese" e i caratteri grafici utilizzati risultano idonei ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato abbia le stesse qualità e caratteristiche dei salumi che godono del riconoscimento della denominazione di origine protetta, in particolare della "Salsiccia di Calabria" DOP. Il messaggio, pertanto, ingenera confusione nei consumatori tra il prodotto cui si riferisce e i salumi di Calabria qualificati come DOP. Né l'indicazione in etichetta del luogo di produzione e di confezionamento vale ad escludere il carattere ingannevole del messaggio, in quanto detta indicazione viene riportata con caratteri assai più piccoli rispetto al resto del messaggio.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame, volto a pubblicizzare la "Salamella calabrese piccante" prodotta da Cesare Fiorucci S.p.A., è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del prodotto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Cesare Fiorucci S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
A quanto sembra, quindi, l'aspetto dirimente tra lecito ed illecito pare essere la presenza o meno di una denominazione d'origine tutelata.
ciao
alf