Mi rendo conto che anche la mia risposta non è particolarmente chiara (e contiene pure qualche imprecisione). Provo ad affrontare l argomento da un altra parte.
l art. 5, comma 12, lettera c) del 109/92 prevede queste deroghe all elencazione dei componenti di un prodotto composto:
12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria: a) se l ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore,... c) se l ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l elenco degli ingredienti
l esimente della lettera a) appare non applicabile poichè non esiste normativa comunitaria che definisca la natura del pangrattato (al cui interno ci può essere di tutto...). Si tratta, quindi, di stabilire se quanto indicato dall allegato 1 possa essere considerato valido per l applicazione della lettera c). Personalmente ritengo di no, dato che la, diciamo così, semplificazione riguarda unicamente l INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO e non l elenco degli ingredienti.
Il principio della corretta e completa informazione del consumatore imporrebbe, quindi, (ma, ripeto, si tratta solo della mia opinione) l elencazione dei componenti, con particolare riguardo per la specie botanica delle farine (allergeni).
Effettivamente ciò parrebbe in contrasto con quanto indicato da De Giovanni (ubi maior?), ma tant è. Puoi indicarmi la fonte della citazione che hai riportato?
Spero di esserti stato comunque utile.
Saluti.
alf
Avevo omesso per brevità un "tra parentesi" che riporto ora "Il pangrattato comunque prodotto (costituito ad esempio da 3 o 4 tipi di pane) [...]"
Secondo me il "major" qui si è espresso male: convengo con te che gli ingredienti vadano esplicitati.