TMC delle materie prime

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Oggetto: TMC delle materie prime

Buongiorno a tutti!

Ho letto l'interessante articolo scritto da alfclerici riportante la Sentenza30858 del 23 Luglio 2008 della Suprema Corte di Cassazione, nella quale viene stabilito che la commercializzazione e vendita di prodotti che abbiano oltrepassato la data di scadenza non costituisce reato, bensì illecito amministrativo e pertanto sanzionato in base al DLgs 109/1992.

Avverto, tuttavia, la necessità di aprire una parentesi, onde chiarire, una volta per tutte, la sostanziale differenza tra il cosiddetto Termine Minimo di Conservazione (abbreviato in TMC) e la Data di Scadenza.

Secondo l'art.8 (che sostituisce l'art.10 del DLgs 109/1992) del DLgs 181/2003 si definisce TMC la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Come intuibile, si tratta di un concetto qualitativo, che non và ad intaccare la "sfera igienico-sanitaria" del prodotto. In sostanza, il TMC stabilisce un tempo entro cui il prodotto alimentare, se conservato in idonee condizioni, mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche. Oltre tale tempo, pur restando salubre, il prodotto subisce un più o meno rapido decadimento qualitativo.

Sempre il DLgs 181/2003 (all'art.9) stabilisce che per i prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.

Infine, conclude stabilendo che è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

In questo caso, pertanto, non si tratta di decadimento qualitativo, ma di un vero e proprio pericolo per la salute umana. Pertanto, se il termine stabilito dal TMC, era un consiglio per avere dal prodotto le massime prestazioni qualitative; nella Data di Scadenza il termine diviene perentorio (inderogabile): oltre la data di scandeza il prodotto non deve essere commercializzato, nè tantomeno consumato.

Detto ciò, per tornare alla bella domanda di sandruz, io penso che, se correttamente conservata, una volta verificatane l'idoneità, la materia prima possa essere utilizzata anche dopo il TMC senza per quensto incorrere in sanzioni.

Per concludere, vi segnalo l'eccellente articolo scritto dal  Dott. Maurizio Ferri del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario dell'AUSL di Pescara, intitolato A proposito di data di scadenza e TMC dei prodotti alimentari che, oltre a chiarire ulteriormente (se ce ne fosse ancora bisogno) la differenza tra TMC e data di scadenza, sottolinea, come talvolta la cattiva informazione sui media possa generare finti scandali e magari celarne altri più seri.

Buona lettura e a presto!
Giulio


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Parole chiave (versione beta)

data scadenza, tmc, prodotto, qualitativo, prodotto alimentare, confezione, termine minimo conservazione, tmc data scadenza, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, pericolo, conservazione, preconfezionato, veterinario, base, igienico sanitario, materia prima, microbiologico, ausl, conserve, sanzioni

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