Dichiarazioni MOCA: obblighi per gli OSA

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Dichiarazioni MOCA: obblighi per gli OSA

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Dichiarazioni MOCA: obblighi per gli OSA, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Oggetto:

Buongiorno a tutti!

Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla Dichiarazione per i Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA). Tutti gli operatori economici coinvolti nella produzione e fornitura di tali Materiali devono seguire quanto previsto dal Reg. (CE) n°1935/2004 e dagli altri regolamenti specifici su determinati materiali (es. materiali plastici).

A vostro avviso, quali sono invece gli obblighi di un Operatore del Settore Alimentare (OSA)?

Gli OSA hanno l'obbligo di avere a disposizione le Dichiarazioni MOCA dei Fornitori dei Materiali di Confezionamento (in questo caso specifico si intende Materiale di Confezionamento per Integratori Alimentari)? Qual è il Riferimento Normativo di tale obbligo?

Grazie in anticipo!

C.


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Dichiarazioni MOCA: obblighi per gli OSA
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Forse il vero problema è rispondere alla domanda di chi deve valutare l'impatto sul consumatore dei materiali e oggetti a contatto degli alimenti. Fare cioè un'analisi del rischio non di comodo ma che serva allo scopo di tutelare chi subisce i risultati sui materiali impiegati.
Quindi il produttore di un film dovrà dare i sui parametri di cessione, l'assemblatore di un poliaccopiato avrà un arduo compito avendo più materiali in gioco (film e collanti o adesivi), ma solo l'utilizzatore sa con cosa questi materiali o oggetti vengono a contatto, con analisi empiriche in certi casi tecnicamnete irrealizzabili. I tempi di contatto, le temperature in gioco e le modalità di conservazione non possono essere simulate con protocolli semplificati con tempi e temperature che possono a malapena considerare tre o quattro variabili.
Le leggi di riferimento sono da ricercare non solo nelle norme specifiche ma soprattuttoin quelle generali per la tutela del consumatore, cosa né semplice, né facile sia per il tecnico sia per il giurista. Raramente le due competenze si assomano nella stessa persona e solo fortiutamente due esperti delle rispettive competenze si confrontano serenamente.


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Concordo su alcuni aspetti segnalati da Bohrmito, la questione non è effettivamente semplice..

Per quanto riguarda il post di claire84 posso dirti che l'OSA ha l'obbligo in generale di valutare il rischio e nel caso dei MOCA nella maggior parte dei casi è impossibilitato nel farlo per costi/competenze/etc. quindi "se la cava" con una qualifica del fornitore e la richiesta/archiviazione delle dichiarazioni di idoneità al contatto con gli alimenti fornite appunto da chi produce e/o rivende MOCA.

Se posso darti uno spunto (a livello di azienda produttiva alimentare, non di ristorazione etc.) io tratterei i MOCA come qualsiasi altro ingrediente alimentare, valutandone il rischio e richiedendo la documentazione. Per documentazione io insisterei nel richiederla specifica per l'alimento che andrà in contatto.

Per es.: confezioni integratori? Quali caratteristiche fisiche del prodotto potrebbero subire o dare conseguenze al MOCA di contenimento? Richiedi al fornitore del MOCA dichiarazione di idoneità specifica. Sappi che pochi lo faranno perchè sono obbligati solo a verificare la "tenuta" con acqua, aceto, olio, etanolo con determinati tempi e temperature. Se però questi elementi ti sono sufficienti direi che va bene. Se hai dubbi invece procedi ad analisi tue personali: non sono costosissime ma tieni a mente costo/beneficio dato che comunque una corretta valutazione del rischio potrebbe davvero essere sufficiente.


replyemailprintdownloadaward



Parole chiave (versione beta)

moca, operatore settore alimentare, rischio, temperatura, fornitore, film, consumatore, confezionamento, analisi, alimentare, acqua, livello, integratori alimentari, prodotto, ingrediente, regolamento ce n 1935 2004, produzione, modalita conservazione, e1510, verifica, aceto, legge, confezione, riferimenti normativi, integratore, analisi rischi, parametri, idoneita contatto alimenti, alimenti, olio oliva

Discussioni correlate