Etichettatura: Corretta Indicazione delle Responsabilità

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

mi sono appena iscritta dopo aver girovagato un pò per il sito. Vi faccio i miei complimenti per gli interessanti argomenti trattati.

Approfitto subito di voi, condividendo un dubbio che mi sorge nell'ideazione di un nuovo prodotto.

Secondo il Reg. (UE) n°1169/2011 sull'etichettatura, l'operatore Responsabile è colui che compare in Etichetta.

A vostro avviso: si può omettere la dicitura "Prodotto da.." ? Nel caso in cui la Sede Legale e la Sede Produttiva non coincidano, si può indicare la Ragione Sociale e l'indirizzo della Sede Legale del Responsabile Commerciale? O ritenete occorra indicare anche la Sede dello Stabilimento Produttivo?

Vi ringrazio in anticipo per gli eventuali contributi al presente dibattito.

Cordiali saluti!


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Oggetto: Etichettatura: Corretta Indicazione delle Responsabilità
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Oggetto:

Il Reg. (UE) n°1169/2011 parla di "operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto".

La dicitura "Prodotto da..", pertanto, può (ma non "deve") comparire soltanto se il suddetto Operatore del Settore Alimentare (OSA) sia anche Produttore.

Quanto all'indirizzo dello stabilimento di produzione, è ormai noto che la sua indicazione non è più obbligatoria con l'entrata in vigore del già citato Reg. (UE) n°1169/2011.

Sulla faccenda sono in atto ampie discussioni. A mero titolo d'esempio, ne puoi trovare traccia nel Gruppo Linkedin denominato Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari all'interno della discussione intitolata: Ancora sull'indicazione obbligatoria dello stabilimento.


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Oggetto:

Buonasera,

grazie mille! Nel mio caso il Responsabile Commerciale è anche il Produttore, pertanto posso indicare solo la Ragione Sociale (o il Marchio) e l'indirizzo della Sede Legale senza la dicitura "Prodotto da.." e senza l'indirizzo della Sede Produttiva.

Ho capito bene?

Grazie ancora e cordiali saluti.


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Oggetto:

L'Art.9 punto 1 lettera h) del Regolamento (UE) n°1169/2011 stabilisce che:

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1 (ossia il responsabile delle informazioni sugli alimenti).

Un piccolo suggerimento, se posso: indicare la Sede dello Stabilimento di Produzione non è più un obbligo di Legge, ma un'indicazione volontaria.

E' in discussione e sembrerebbe avviato un percorso per ripristinare tale obbligo (non si sa se andrà in porto e se andrà in porto in quali tempi ed il margine che sarà dato per smaltire le "vecchie" etichette), vedi te se è opportuno o meno indicarlo anche in base al numero di etichette che eventualmente dovrai mandare in stampa...

Ovviamente se te le fai "in casa" il problema non sussiste.

Ciao!


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Parole chiave (versione beta)

prodotto, regolamento ue n 1169 2011, operatore settore alimentare, etichetta, sede produttiva, responsabile commerciale, produzione, pubblicita prodotti alimentari, alimenti, legge, base

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