Reg.1169/2011 ed omissione ingredienti in etichetta liquori

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Reg.1169/2011 ed omissione ingredienti in etichetta liquori

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Reg.1169/2011 ed omissione ingredienti in etichetta liquori, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Oggetto:

Buon giorno a tutti,

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie

...

4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'art. 9, par. 1 lettere b) ed l) non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume.

...acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.

Mi chiedo pertanto: con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunitario relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, indicare l'elenco degli ingredienti nell'etichetta di un liquore non sarà più obbligatorio?

Grazie a chi potrà chiarirmi le idee!


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Reg.1169/2011 ed omissione ingredienti in etichetta liquori
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Sono fatte salve le seguenti eccezioni o eventuali disposizioni nazionali:

Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

Articolo 21 - Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.

Articolo 41 - Bevande alcoliche

In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.


replyemailprintdownloadaward



Parole chiave (versione beta)

alcolico, vino, prodotto, elenco ingredienti, volume, bevande, ingrediente, alimenti, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, coadiuvante tecnologico, mosto, etichetta, regolamento ue n 1169 2011, distillati, consumatore, nutrizionale, birra

Discussioni correlate