Adeguamento preimballaggi comuni a preimballaggi C.E.E.
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Se un'azienda che si è avvalsa fino ad oggi di preimballaggi diversi da quelli CEE ("e") volesse passare ai preimballaggi CEE (Legge 690/1978) deve effettuare qualche comunicazione oppure "apporre" semplicemente la lettera "e" sulla confezione?
Grazie in anticipo,
Manuela
Oggetto: Adeguamento preimballaggi comuni a preimballaggi C.E.E.
ti ringrazio tanto per il file che ha chiarito gran parte dei miei dubbi.
Non ti nascondo che è la prima volta che approfondisco l'argomento! Vorrei "approfittare" della tua professionalità e della tua gentilezza per farti alcune domande:
Dove posso trovare l'allegato II del D.M. 27/02/79? Riesco a scaricare la legge, ma nessuna traccia degli allegati! Mi sono affidata fino ad ora agli allegati della Legge 25 ottobre 1978 n. 690.
Se un'azienda effettua il controllo del contenuto effettivo dell'imballaggio preconfezionato, è obbligata a fare anche il controllo della media dei contenuti effettivi?
Non so ancora se l'azienda utilizza macchine riempitrici non omologate; se ciò rappresentasse la realtà sarebbe il caso di acquistare una selezionatrice ponderale, onde evitare il cambio dei macchinari già presenti?
Legge ordinaria del Parlamento n° 690 del 25/10/1978 - Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.
grazie Mauela per i tuoi apprezzamenti, mi fa piacere, grazie anche ad alfclerici per i complimenti sono lusingato,
rispondo un po' di fretta ad alcuni punti, il decreto citato ha aggiornato la legge 690 è necessario quindi reperire la versione aggiornata della Legge.
Se l'azienda non si avvale del marchio CEE non può esportare fuori dall'Italia poichè il marchio serve proprio a dimostrare che si tratta di imballaggio CEE e che si rispettano quindi le normative metrologiche europee, emanate proprio per garantire il libero scambio e mutuo riconoscimento tra gli stati membri.
Non vorrei andare fuori tema, ma ho quesito che vorrei porvi:
Per i prodotti preconfezionati non CEE (esempio vaschetta di pesche da kg 1), dove in etichetta la quantità nominale è preceduta dalla dicitura "peso netto" è comunque prevista la tolleranza intesa come errore massimo consentito (DPR n. 391/1980) o tale dicitura fa decadere questa possibiltà?
come dice il buon De Giovanni la dicitura "quantità netta" o "peso netto" non consente tolleranze, poichè con queste diciture si garantisce un minimo di peso. Infatti equivalente è la dicitura "minimo garantito".
Poi, che nel mercato si trovi di tutto è un altro discorso; lo stesso De Giovanni aggiunge giustamente che nessuna norma impone l'obbligatorietà di utilizzare le diciture per indicare il peso, ma è sufficiente indicare il numero e l'unità di misura, risparmiando anche spazio!!!