Rivendita prodotti al dettaglio con etichettatura straniera

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Oggetto: Rivendita prodotti al dettaglio con etichettatura straniera

Noto con piacere che, seppur sotto l'effetto natalizio, si continua a lavorare: bene.

Innanzitutto ringrazio alemar78 per avermi fatto notare la mia svista: è vero, l'articolo 8 parla di importatore solo nel caso di provenienze extraUE, né può valere a discolparmi il fatto che io lo abbia scritto tra virgolette.

Ciò detto, si tratta, mi pare, di intendersi sul significato del termine “commercializzato”.

Scrive lestat: Ho contattato i fornitori presenti nella Comunità Europea chiedendo se fornivano i prodotti con etichetta adesiva in lingua italiana ma mi hanno risposto di no.

Dal che mi sento di concludere che questi signori non vedrebbero di buon occhio il fatto di mantenere la loro ragione sociale su di un prodotto commercializzato in un Paese che non è il loro e, per di più, con un'etichetta redatta fuori dal loro controllo.

A questo punto bisognerebbe sapere (lestat se ci sei batti un colpo) se i suddetti fornitori UE hanno preso posizione in tal senso: da quel che posso supporre, l'ipotesi più probabile è che abbiano detto a lestat: noi ti diamo i prodotti così come sono, poi veditela tu (se fossi io al loro posto, direi così) .

Mi soccorre una sentenza che, forse, ho già citato nel forum (Corte di Cassazione n. 6323 del 26.3.99): "quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero e provenga da un produttore straniero non soggetto alla legge penale italiana, a carico dell'importatore è posta una responsabilità molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio. Infatti, l'importatore deve accertare la rispondenza alla normativa sanitaria dei prodotti con controlli non soltanto formali ed esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali."

Se, poi, date un'occhiata a questo mio articolo, scoprirete che, qualunque cosa ci sia in etichetta, il nostro lestat, che aprendo un negozio di vendita al dettaglio diventa necessariamente “commerciante”, di responsabilità ne ha parecchie (che vanno ben oltre le informazioni sugli alimenti dell'articolo 8).

Quindi, caro lestat, a parte la faccenda della traduzione, come hai affrontato (e risolto?) il problema della ragione sociale?

Se non ci fornisci qualche dato certo, siamo costretti (ma la cosa è comunque interessante) a continuare a ragionare per ipotesi.

Quanto alla frase Se ad esempio io da domani etichettassi in modo non corretto il mio prodotto, visto che su tale prodotto etichettato da me, compare il mio nome, ne sarei io il responsabile, non i punti vendita della GDO dove il prodotto viene venduto, sbaglio? Le cose non stanno proprio così. Come si può leggere in questo articolo “un distributore è considerato responsabile di una violazione dell’obbligo in materia di etichettatura, disciplinando la ripartizione delle responsabilità dei vari operatori che intervengono nell’immissione in commercio del prodotto alimentare considerato.

alf



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Parole chiave (versione beta)

prodotto, etichetta, prodotto alimentare, fornitore, controllo, lavoro, alimenti, qualita, confezionamento, gdo, confezione, legge, distributore

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