Denominazione prodotti a base carne con aggiunta acqua >5%

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Oggetto:

Buongiorno,

l'allegato VI paragrafo 6 del Regolamento  (CE) n°1169/2011 recita:

Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.

E' noto che i prodotti a base di carne spesso ricevono un'aggiunta di acqua durante il processo produttivo, soprattutto nei prodotti cotti.

Significa che se produco un prodotto a base di carne con acqua aggiunta superiore al 5%, il mio prodotto lo devo chiamare, ad esempio: petto di tacchino arrosto con acqua aggiunta, oppure petto di tacchino arrosto in salamoia?

Qualcuno riuscirebbe a risolvermi questo dubbio?

Anticipatamente ringrazio.


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Oggetto: Denominazione prodotti a base carne con aggiunta acqua >5%
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao fidelio,

riporto alla luce una discussione su questo argomento avviata da me l'anno scorso ed intitolata:

D.Lgs 109/1992 e RegUE 1169/2011: acqua aggiunta

Spero sia utile... a non creare confusione.

Grazie per aver riproposto la questione.

A presto,

cordialmente,

trentino


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Oggetto:

Ciao fidelio,

immaginiamo:

  • Ingredienti: 130 kg
  • Acqua aggiunta: 20 kg

Abbiamo 3 possibili casistiche che vado ad illustrare di seguito:

A) Prodotto finito: 130 kg

prodotto finito – ingredienti: 130 kg -130 kg = 0 kg acqua aggiunta, 0/130*100 = 0% => nessuna dichiarazione, né in denominazione di vendita, né in elenco ingredienti

B) Prodotto finito: 136 kg

prodotto finito – ingredienti: 136 kg - 130 kg = 6 kg acqua aggiunta, 6/136*100 = 4,4% => nessuna dichiarazione, né in denominazione di vendita, né in elenco ingredienti

C) Prodotto finito: 138 kg

prodotto finito – ingredienti: 138 kg - 130 kg = 8 kg acqua aggiunta, 8/138*100 = 5,8% => dichiarazione in denominazione di vendita e 5,8 % in elenco ingredienti

Restano comunque i dubbi sulle tipologie di prodotto a cui si applica l’obbligo!

In attesa,

cordiali saluti,

trentino


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Oggetto:

In merito a:

<< la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta >>

io scriverei:

Petto di tacchino arrosto

Con acqua aggiunta


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Oggetto:

Grazie trentino per tutte le risposte che hai dato.

Mi trovo allineato su tutto, anche se già immagino l'inapplicabilità di fatto di questo requisito, soprattutto per quei prodotti che "viaggiano" nelle vicinanze del 5%!

Già il legislatore aveva previsto l'obbligatorietà di indicare la presenza di acqua e specificare la percentuale di carne; ora addirittuara inserirne la presenza nella denominazione di vendita...

Mah, prevedo guerre tra produttori...


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Parole chiave (versione beta)

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