Trasporto di alimenti liquidi sfusi

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Oggetto:

Salve mi chiamo Rosangela,

ho bisogno urgentemente di un vs aiuto.

sapreste dirmi se esiste la possibilità permessa dalla legislazione per il trasporto di alimenti sfusi (liquidi) per brevi tratti in idonei contenitori chiusi e che mantengano la temperatura massima di +9°c come prevede il DPR 327/80 ma senza la necessità di avere un veicolo idoneo isotermico. Per Brevi tratti intendo 1Km dal sito di produzione? esiste per caso della giurisprudenza sull'argomento?

Grazie


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Oggetto: Trasporto di alimenti liquidi sfusi
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Oggetto:
Ciao Rosangela,

oltre al DPR 327/80, che tu stessa citi e che prevede precisi requisiti per le cisterne e per i contenitori adibiti al trasporto di alimenti sfusi, ti consiglio di leggere attentamente il Capitolo IV (Trasporto) del Regolamento (CE) N. 852/2004.

In particolare al punto 4 recita:

I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».

ed al punto 7:

Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

Proprio per quanto concerne il controllo della temperatura, data la brevità del tragitto (che sarebbe meglio quantificare in unità di tempo... nel nostro campo, infatti, lo spazio è decisamente poco significativo!), penso che possa venire in tuo soccorso lo stesso Reg.CE 852/2004 , che al punto 5 del Capitolo IX (Requisiti applicabili ai prodotti alimentari) dice:

Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute.

Pertanto, se tu riuscissi a dimostrare preventivamente, con un idoneo studio di correlazione "tempo di trasporto/temperatura prodotto" (utilizzando ad esempio alcuni data-loggers opportunamente tarati SIT), che in condizioni di trasporto non-favorevoli (periodo più caldo dell'anno, tempo di percorrenza sovrastimato, etc.) la temperatura del tuo prodotto rimane entro il limite critico, allora penso che non dovresti avere particolari problemi.

Tuttavia, leggo nel tuo incipit una particolare fretta che non depone a tuo favore...  :-P

Concludo, segnalandoti anche una vecchia discussione che potrebbe tornarti utile: Autorizzazione Sanitaria per Trasporti Alimentari

A presto!
Giulio

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Parole chiave (versione beta)

temperatura, prodotto alimentare, regolamento ce n 852 2004, prodotto, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, rischio, requisiti, controllo, trasporto alimenti, liquido, legislazione, immagazzinamento, esposizione, materia prima, autorizzazione sanitaria trasporto alimenti, tossine, limite critico, ingrediente, formazione, produzione, microrganismo patogeno

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