Richiami OSA: Nota Ministero 10/10/2025 – Prot. 0011318

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Oggetto: Richiami OSA: Nota Ministero 10/10/2025 – Prot. 0011318

Ciao a tutti,

il Ministero della Salute ha diffuso il 10/10/2025 la Nota Raccomandazioni per la corretta pubblicazione dei richiami da parte degli OSA (Prot. 0011318 – DGISAN-MDS-P).

Non introduce obblighi nuovi ma, chiede di applicare con rigore quelli già previsti dal Reg. (CE) 178/2002 (in particolare art. 19) e dall’Intesa Stato-Regioni 05/05/2021, Rep. Atti n. 50.

La Nota, lo dice chiaramente sin dall’inizio: " l’importanza di usare correttamente le procedure di pubblicazione dei richiami è già stata richiamata dalla Nota DGISAN prot. 0047556 del 15/12/2016 e dalle indicazioni sulla pagina del Ministero  Richiami OSA – sistema di informazione ai consumatori:

Perché questa nuova comunicazione?

Negli ultimi mesi si sono visti errori ricorrenti: cartelli incompleti, avvisi online non aggiornati, differenze tra quanto esposto in negozio e quanto pubblicato sul web o sul portale ministeriale... Questo confonde i consumatori e rallenta azioni che devono essere rapide.

Cosa chiede, in pratica, la Nota 0011318/2025:

Se scatta un Richiamo, l’OSA deve usare tutti i canali previsti:

  • Cartello in tutti i Punti Vendita interessati;

  • Avviso on-line sui Canali propri (Sito e, se presenti, Social);

  • Trasmissione della Scheda per la pubblicazione sul Portale del Ministero tramite Regione/ASL (flusso NSIS previsto dall’Intesa 2021 – Rep. n. 50).

  • Le informazioni devono essere identiche su ogni Canale: denominazione e marchio, lotto/i, TMC/Scadenza, motivo del Richiamo scritto con chiarezza (non con formule generiche), istruzioni per i consumatori. Se disponibile, foto dell’etichetta per facilitare il riconoscimento.

  • La pubblicazione deve essere tempestiva: niente ritardi tra cartello in negozio, avviso online e pubblicazione sul portale ministeriale.

Per ora è tutto!



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Parole chiave (versione beta)

consumatore, operatore settore alimentare, tmc, etichetta, ausl, regolamento ce n 178 2002

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