Cappa carboni attivi senza canna fumaria,nuova pasticceria

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Oggetto: Cappa carboni attivi senza canna fumaria,nuova pasticceria

Buonasera,

I requisiti igienico -sanitari applicabili agli Operatori del Settore Alimentare e  sono quelli indicati nell'Allegato II del REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 , ai Capitoli I, II, e dal V al XII.

In particolare all'allegato II del Reg 852/2004 al cap V si riporta che:

"lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione  e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono impedire o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svoglimento di tutte le operazioni in condizioni di igiene"...."le strutture devono impedire la formazione di condensa o muffa indesiderabili".

Tradotto (non si fa riferiemnto specifico alle cappe) ma occorre adottare tutte le misure preventive in modo da prevenire (scusate il giro di parole) o ridurre al minimo le problematiche agromento di tale discussione presente nel post di Taff.

Inoltre consultando il documento presente sul sito del Comune di Rimini avente come oggetto "Provvedimento sperimentale ai sensi dell’art. 14, lett. f) dello Stralcio al Regolamento d’Igiene del Comune di Rimini – parte relativa all’igiene degli alimenti e delle bevande e dei bar con attività di piccola ristorazione – approvato con delibera di C.C. n. 2 del 30/01/2003, modificato e integrato con delibera di C.C. n. 155 del 01/12/2005 e con delibera di C.C.  n.16 del 11.04.2017"

cliccabile al link sopra nel quale si può leggere fin dalla prima pagina 

"VISTO lo Stralcio del Regolamento d’Igiene del Comune di Rimini approvato con delibera di C.C. n. 2 del 30/01/2003, modificato e integrato con delibera di C.C. n. 155 del 01/12/2005 e con delibera di C.C. n.16 del 11.04.2017; in particolare": 

"l'art 13, lett f) prevede che: “i sistemi di aspirazione ed eliminazione all’esterno di fumi, vapori ed odori prodotti da combustioni e cotture che comprendano cappa di aspirazione, di dimensioni almeno adeguate a circondare con la propria proiezione verticale.........Le attività esistenti che siano causa di inconvenienti igienici o molestia per gli abitanti della zona circostante accertati dal personale tecnico dell’AUSL dovranno anch’essi adeguarsi a quanto indicato ai commi precedenti....”;

A presto!

 



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Parole chiave (versione beta)

igiene, regolamento ce n 852 2004, operatore settore alimentare, igienico, contaminazione, igiene alimenti, formazione, ausl, requisiti igienico sanitari, lavoro, bevande, alimenti, muffa

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